Dal 3 agosto niente rinnovabili, niente permesso: cosa cambia per chi costruisce e per chi installa impianti
C'è una data che cambia il modo di presentare le pratiche: 3 agosto 2026. Da quel giorno, se un progetto non copre una quota minima dei consumi con fonti rinnovabili, il titolo edilizio non viene rilasciato. Non è una raccomandazione: è una condizione per partire.
Per chi costruisce è un rischio da conoscere prima di firmare un preventivo. Per chi installa impianti è lavoro in più. In cinque minuti ti diciamo tutto quello che serve.
Cosa cambia, in una riga
Il D.Lgs. 5/2026 (che recepisce la direttiva europea RED III) ha riscritto le regole sull'integrazione delle rinnovabili negli edifici. Cambiano le percentuali minime, ma soprattutto cambia quanti interventi sono coinvolti: prima molte ristrutturazioni restavano fuori, ora ci entrano quasi tutte — compresa la semplice sostituzione dell'impianto termico.
Le quote minime, intervento per intervento
| Tipo di intervento | Quota minima FER | Su quali consumi |
|---|---|---|
| Nuova costruzione (o demolizione e ricostruzione) | 60% | Acqua calda sanitaria + il 60% del totale (acqua calda, riscaldamento, raffrescamento) |
| Ristrutturazione importante di 1° livello | 40% | Acqua calda sanitaria + il 40% del totale |
| Ristrutturazione importante di 2° livello | 15% | Solo riscaldamento e raffrescamento |
| Sostituzione dell'impianto termico | 15% | Solo riscaldamento e raffrescamento |
Per gli edifici pubblici ogni soglia sale di 5 punti: 65%, 45% e 20%.
Due cose che fanno saltare i progetti:
- Sulle nuove costruzioni e sul 1° livello la verifica è doppia: una sull'acqua calda da sola, una sul totale. Rispettarne una e non l'altra non basta.
- La sostituzione dell'impianto termico ora è dentro. È la novità che tocca più cantieri: prima un cambio impianto passava senza obblighi, ora porta con sé il 15%.
Quanto fotovoltaico serve
Resta l'obbligo di installare un impianto fotovoltaico con potenza minima legata alla superficie:
Potenza minima (kW) = coefficiente × superficie in pianta (m²)
Il coefficiente è più alto per le nuove costruzioni, più basso per l'esistente. Esempio su un capannone esistente di 400 m² con coefficiente 0,025: 0,025 × 400 = 10 kW.
Un dettaglio pratico che sfugge a molti: l'impianto va realizzato sull'edificio o nelle sue pertinenze. Un campo a terra su un altro lotto non conta. Se il tetto è occupato o vincolato, il problema si affronta in progettazione, non in cantiere.
La data che decide tutto: il protocollo
Non conta la data di inizio lavori. Conta quando la pratica viene protocollata.
| Pratica protocollata | Regole applicate | Cosa significa per te |
|---|---|---|
| Entro il 2 agosto 2026 | Vecchie | Il progetto e il preventivo restano validi così come sono |
| Dal 3 agosto 2026 | Nuove | Serve la quota FER, quindi un costo impianto in più nel prezzo |
E qui va detta una cosa che chiunque lavori con i Comuni sa: l'1 e il 2 agosto cadono di sabato e domenica. L'ultimo giorno utile è stato venerdì 31 luglio. Nessuna corsa da fare, e diffida di chi ti dice di precipitarti allo sportello: gli uffici sono chiusi. Anche il telematico non salva — una PEC inviata nel weekend viene di norma protocollata il primo giorno lavorativo, cioè il 3 agosto. Già nuove regole.
Le conseguenze pratiche sono tre:
- Quello che hai già depositato è protetto. Farsi dare dal progettista l'elenco delle pratiche protocollate con le date è il tuo perimetro sicuro: là i conti restano quelli.
- Quello che devi ancora presentare va ri-prezzato. Ogni pratica che entra da settembre porta un costo di impianto che prima non c'era.
- Attenzione alle varianti. Se su una pratica già depositata serve una variante o una nuova istanza, chiedi al progettista se quel passaggio la riporta sotto le nuove regole. È la domanda che pochi fanno e che può cambiare il conto di un cantiere già venduto.
Se non rispetti la quota
Non arriva una multa. Arriva qualcosa di peggio: il titolo edilizio non viene rilasciato.
In numeri di cassa: progetto da rifare, settimane di slittamento, cantiere che non apre, primo SAL che non parte — e un incasso che si sposta in avanti mentre i costi fissi restano dove sono. Chi ha sotto controllo pratiche, tempi e scadenze di ogni commessa questi buchi li vede arrivare; chi tiene tutto a memoria li scopre quando risponde il Comune.
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Le deroghe: dove c'è margine e dove no
Il progettista può attestare nella relazione tecnica la non convenienza economica dell'intervento. Ma non vale sempre:
| Intervento | Deroga per non convenienza economica | Condizione |
|---|---|---|
| Nuova costruzione | Sì | Va comunque rispettato un limite di consumo di energia non rinnovabile |
| Ristrutturazione di 1° livello | Sì | Va comunque rispettato un limite di consumo di energia non rinnovabile |
| Ristrutturazione di 2° livello | No | — |
| Sostituzione impianto termico | No | — |
Restano poi le tutele già previste per edifici storici e vincolati. La valutazione è del progettista: il tuo compito è sapere che la deroga esiste e chiedere che venga verificata prima di impegnarti con un preventivo.
Per chi fa impianti: è domanda creata per legge
Se installi impianti elettrici, fotovoltaico o termoidraulica, questa norma va letta al contrario: è un aumento di lavoro deciso dallo Stato.
Ogni ristrutturazione rilevante e ogni cambio di impianto termico ha bisogno di rinnovabili per ottenere il permesso. Non perché il committente sia convinto o perché ci sia un incentivo che lo alletta: perché senza, la pratica non passa. È la domanda più solida che esista.
E c'è il momento giusto. Mentre gli incentivi sul residenziale rallentano e le detrazioni si ridurranno ancora dal 2027, la domanda "spinta dal bonus" si sgonfia e nasce una domanda "spinta dall'obbligo", che invece cresce. Chi si posiziona ora come l'impresa che risolve il problema — quella che al progettista dice "alla quota di rinnovabili ci penso io" — prende lavoro mentre gli altri aspettano che torni il 50%.
Il rischio vero: arrivare tardi e col prezzo sbagliato
Ti diciamo l'ultima cosa, che conta più delle percentuali.
Da settembre ogni preventivo va rifatto col costo dell'impianto dentro. E il committente, davanti a un prezzo più alto di quello che si aspettava, farà l'unica cosa che sa fare: chiederà altri due preventivi.
Vincerà chi riesce a fare due cose insieme: rispondere in fretta e rispondere con numeri veri. Chi ci mette due settimane a rifare un'offerta perde il lavoro prima di discuterlo. Chi la rifà di corsa senza sapere quanto gli costa davvero la commessa il lavoro lo prende — ma in perdita. È il modo peggiore di riempire il portafoglio ordini, e quest'autunno se ne vedranno tanti.
Per starne fuori non serve niente di complicato: avere sotto mano i costi reali dei cantieri (ore, materiali, mezzi, subappalti), sapere quale margine lascia ogni lavorazione, poter rifare un preventivo in un pomeriggio invece che in dieci giorni. Tre cose noiose che nessuno ha voglia di sistemare a giugno, quando i cantieri corrono. Ad agosto, con l'attività a mezzo servizio, è il momento in cui si sistemano.
Cosa fare adesso
- Fatti l'inventario di cosa è già protetto. Chiedi al progettista le pratiche protocollate entro il 2 agosto, con le date: quei lavori mantengono i conti di prima.
- Rivedi i preventivi consegnati e non firmati. Il costo dell'impianto va dentro il prezzo: firmare a settembre un lavoro quotato a giugno significa pagare tu la differenza. E chiediti quanto tempo ti serve per rifare un'offerta da zero — a settembre sarà una gara di velocità.
- Se installi impianti, muoviti ad agosto. I progettisti stanno sistemando le pratiche da depositare alla ripresa: chi si fa sentire adesso prende il lavoro di settembre.
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Domande frequenti
Da quando scatta l'obbligo di rinnovabili negli edifici?
Le nuove quote si applicano ai titoli edilizi richiesti dal 3 agosto 2026 (D.Lgs. 5/2026, recepimento della direttiva RED III). Fa fede la data di protocollo della pratica, non l'avvio dei lavori: CILA, SCIA e permessi protocollati entro il 2 agosto seguono le regole precedenti. Poiché l'1 e il 2 agosto cadono nel weekend, l'ultimo giorno utile di deposito è stato venerdì 31 luglio 2026.
Quali sono le percentuali minime da rispettare?
Il 60% per le nuove costruzioni e le demolizioni con ricostruzione, il 40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello, il 15% per quelle di secondo livello e per la sostituzione dell'impianto termico. Per gli edifici pubblici ogni soglia sale di 5 punti (65%, 45%, 20%).
La sostituzione della caldaia rientra nell'obbligo?
Gli interventi di sostituzione dell'impianto termico rientrano con la quota del 15% su riscaldamento e raffrescamento. È la novità più rilevante, perché coinvolge moltissimi interventi prima esclusi. La verifica del caso specifico va sempre fatta con il progettista.
Quanto fotovoltaico devo installare?
La potenza minima si ottiene moltiplicando un coefficiente per la superficie in pianta dell'edificio: più alto per le nuove costruzioni, più basso per l'esistente. Per un edificio esistente di 400 m² con coefficiente 0,025 servono 10 kW. L'impianto va realizzato sull'edificio o nelle sue pertinenze.
Cosa succede se il progetto non rispetta la quota?
Il titolo edilizio non viene rilasciato. Non è una sanzione economica ma un blocco: il progetto va rivisto, con slittamento di tempi, apertura del cantiere e incassi legati ai primi stati di avanzamento.
Ci sono deroghe?
Il progettista può attestare la non convenienza economica, ma solo per nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello, e restando comunque sotto un limite di consumo di energia non rinnovabile. Per le ristrutturazioni di secondo livello e per la sostituzione dell'impianto termico la deroga non è prevista. Restano le tutele per edifici storici e vincolati.
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